Vietato lasciarsi impressionare dalle percentuali: il Pd di Renzi, sopra la soglia democristiana del 40% grazie all’astensionismo di massa, in realtà ha recuperato due milioni e mezzo di voi (Bersani nel 2013 ne aveva persi quattro). In ogni caso, «pagato il doveroso prezzo ai numeri, l’immagine del paese che ne emerge è da spavento», secondo “Contropiano”. «Per settimane si sono confrontati tre leader extraparlamentari (Renzi, Grillo e Berlusconi), esplicitamente orientati in senso populista», per vaghezza dei programmi e modalità di comunicazione politica. «Tutti e tre si ponevano come “salvatori della patria”, tutti e tre chiedevano un voto per imporre “gli interessi italiani in Europa”, e tutti e tre – con toni appena diversi – promettevano che avrebbero “cambiato l’Europa” mettendo fine alle politiche di austerità». Berlusconi al tramonto, con elettori in fuga che hanno «cercato rifugio nella bolla speculativa renziana», mentre Grillo – nuovo Masaniello – precipita nella crisi perché «non possiede una “cultura politica” in grado di spiegare le battute d’arresto o le sconfitte».
Lo schema renziano, vincente, «è invece quello del populismo di regime». Arrivato a Palazzo Chigi senza alcuna legittimazione popolare, dopo la farsa delle primarie Pd, il neo-premier si giocava molto. «È il “volto nuovo” dei vecchi poteri, il punto di convergenza tra costruzione reazionaria dell’Unione Europea e potentati nazionali». Per “Contropiano”, Renzi «doveva dimostrare di saper coagulare consensi intorno a politiche decisamente impopolari, ricorrendo a escamotage apertamente populisti», come quello degli 80 euro, che non ci sono in busta paga nemmeno a maggio, ma qualche voto gliel’hanno portato lo stesso. «Come nel fascismo di cento anni fa, il populismo di regime nasce “socialista” o socialdemocratico, coglie la fine di un’epoca e si propone come rinnovamento generale (“rottamazione”) mentre consolida la parte più efficiente e competitiva del vecchio assetto di potere», sostiene “Contropiano”. Questo particolare populismo «punta dichiaratamente a distruggere i “corpi intermedi” tra società civile e istituzioni (partiti e sindacati, dunque) e a stabilire un rapporto diretto con “il popolo”, saltando a pie’ pari il potere di blocco dei gruppi di interesse consolidati».
La parte di paese che si “si affida” al populismo renziano «è un mix di interessi strutturati, illusioni e paure». Tra i tre populismi in gara alle europee, quello di Renzi «è riuscito a sembrare quello con i piedi più piantati per terra, grazie ovviamente a una informazione a senso unico che mai come questa volta deve essere definita di regime». Non ci sono molti dubbi, a questo punto, su ciò che accadrà nei prossimi mesi: «Il governo ne esce rafforzato e completamente identificato con l’attore fiorentino. Andrà avanti come un treno sulle cosiddette “riforme strutturali” (a cominciare dal mercato del lavoro, su cui c’è da attendersi un’accelerazione del “jobs act”) e soprattutto su quelle costituzionali. Su questi due fronti i dubbi – sindacali o di costituzionalisti – verranno spazzati via come neve tardiva di primavera». Il “semestre europeo” a guida italiana? «Rappresenta anche la finestra di “stabilità” entro cui non ci saranno più fibrillazioni politiche interne al palazzo. E solo il prossimo anni sapremo se il consenso attualmente aggregato sarà rimasto ancora addosso al premier. Se sì, ci attende la legge-truffa anticostituzionale chiamata “Italicum” e probabilmente il tentativo di elezioni plebiscitarie».
Di seguito il Jobs act aggiornato al 23/05/2014
Contratti a termine e apprendistato, cosa cambia nel jobs act |
Pubblicato in Normativa nazionale il 23/05/2014 |
Lilla Laperuta
Dal 20 maggio è in vigore la L. 78/2014 (di conv. del D.L. 34/2014) recente disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Di seguito vengono illustrate schematicamente le principali novità.
Acausalità. Il contratto a termine (c.t.) può ora stipularsi senza necessità di addurre le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, fra datore di lavoro e lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato
Durata del c.t. Viene confermata la durata dei contratti a termine acausalia 36 mesi (invece dei 12 mesi precedenti), mentre le proroghe possibili scendono da 8 a 5.
Tetto del 20%. Non potrà essere superato il limite del 20% nell’utilizzo dei detti contratti a termine. La percentuale va riferita «al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione»Il riferimento nel calcolo della percentuale, dunque, non è più all’organico complessivo ma ai contratti a tempo indeterminato .La possibilità di stipulare un contratto a termine è inoltre anche prevista per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti.
Regime sanzionatorio. La violazione del suddetto obbligo non comporta più l’assunzione automatica con contratto a tempo indeterminato, bensì il pagamento da parte dei datori di lavoro di una multa pari al 20% della retribuzione (per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro) se la violazione coinvolge un solo lavoratore (ossia il 21esimo). La sanzione aumenta fino al 50% della retribuzione se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore ad uno.
Lavoratrici madri. Alle lavoratrici è riconosciuto il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine. In ogni caso il datore di lavoro è tenuto a informare lalavoratrice del diritto di precedenza mediante comunicazione scritta .
Apprendistato e piano formativo. L’obbligo del piano formativo scritto viene ripristinato. Esso dovrà comunque essere redatto in forma sintetica e all’interno del contratto di apprendistato e, inoltre,potrà essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Analogamente, scompare la possibilità di redigere il piano entro 30 giorni dall’assunzione. Per i nuovi contratti di apprendistato, dunque, il piano scritto dovrà essere elaborato contestualmente all’assunzione.
Obbligo di stabilizzazione. L’obbligo di stabilizzare il 20% degli apprendisti presenti in azienda prima di assumerne di nuovi è stato limitato alle realtà con più di 50 addetti (originariamente era di 30).
Mi sembra un buon sistema per truccare le statistiche sul lavoro ….
I padri costituenti hanno scritto la costituzione Italiana nell’immediato dopo guerra garantendo il lavoro a tempo indeterminato, permettendo quindi a tante persone anche con poca cultura di costruirsi un futuro; con un solo lavoro semplice molte persone nel passato sono riuscite a vivere mettendo da parte risparmi sufficienti per costruire una casa, sovente riuscivano a comprare casa anche ai loro figli, i nostri padri e i nostri nonni lo sanno bene, adesso invece una famiglia con due persone che lavorano , entrambi marito e moglie, non riescono nemmeno a sopravvivere se non hanno dei risparmi da parte, è questo il progresso?
E Renzi ha ulteriormente enfatizzato la precarietà, leggete bene la genialità di queste persone…
tutto per truccare le statistiche e poi gonfiare il petto affermando: con me i posti di lavoro sono aumentati!
Posti di lavoro dalla sera alla mattina.
tra un pò si inventeranno il contratto di lavoro giornaliero!
Per me tutto ciò è semplicemente una presa in giro ……
Meditate.